Art. 23.
(Investigatori privati).

      1. I titolari di decreto prefettizio di licenza investigativa sono iscritti di diritto all'albo nazionale come agenti di polizia privata addetti alle investigazioni, purché inoltrino opportuna richiesta al dipartimento entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena la decadenza.
      2. Alla richiesta di cui al comma 1 è necessario allegare copia della licenza posseduta. I dipendenti e i collaboratori di agenzia investigativa, che intendono continuare a svolgere tale attività, devono inoltrare alla commissione tecnica esaminatrice di cui all'articolo 3, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolare domanda di ammissione all'esame allegando, alla documentazione prevista ai sensi dell'articolo 4, anche la certificazione del responsabile dell'agenzia attestante il rapporto di dipendenza ovvero di collaborazione in ambito investigativo.
      3. Tutti i cittadini che hanno adempiuto a quanto previsto dal comma 2 possono comunque svolgere la propria attività sino allo svolgimento dell'esame cui sono convocati, nelle forme più idonee, dall'ente preposto.